BAT per impianti di trattamento rifiuti

BAT per impianti di trattamento rifiuti

BAT per impianti di trattamento rifiuti dal 2018 obbligatori per la mitigazione degli impatti ambientali.

Decisione Commissione Europea 2018/1147/UE

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Gli impianti esistenti, autorizzati prima dell’agosto 2018, hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard, i nuovi invece devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti per:

  • emissioni in atmosfera
  • scarichi idrici
  • efficienza energetica
  • efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero materiali)
  • prevenzione incidenti
  • rumore
  • odore
  • gestione residui.

Riduzione emissioni dagli impianti di trattamento rifiuti

Le conclusioni sulle BAT forniscono alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti. Se l’obiettivo principale di queste conclusioni è la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti, sono anche disciplinate altre questioni ambientali, come l’efficienza energetica, efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.

53 singole conclusioni sulle BAT

Il documento contiene 53 singole conclusioni sulle BAT, di queste:

  • 24 si applicano al settore trattamento rifiuti nel suo insieme
  • 29 si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti (trattamenti meccanici, biologici e fisico-chimici ed il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa).

Stoccaggio temporaneo

Le nuove disposizioni riguardano anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti e gli impianti di trattamento delle acque reflue indipendenti, la cui quota principale di effluenti trattati proviene da impianti di trattamento dei rifiuti.

Emissioni atmosferiche

Per le emissioni atmosferiche, le conclusioni sulle BAT fanno riferimento ad una serie di tecniche come la copertura di apparecchiature per ridurre le concentrazioni di inquinanti emessi nell’aria. I BAT-AEL riguardano:

  • polveri
  • composti organici volatili totali
  • ammoniaca
  • acido cloridrico
  • mercurio
  • clorofluorocarburi
  • odore

Gli impianti esistenti, autorizzati prima dell’agosto 2018, hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard, i nuovi invece devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.

Emissioni nell’acqua

Per le emissioni nell’acqua, le conclusioni sulle BAT indicano opzioni tecniche per massimizzare il risparmio idrico ed ottimizzare l’uso dell’acqua, compreso il ricircolo e il riutilizzo, nonché la separazione dei flussi di acque reflue in base al loro contenuto di sostanze inquinanti.

BAT per impianti di trattamento rifiuti

Impianti soggetti alle BAT

Le prescrizioni BAT si riferiscono ai seguenti impianti:

  • smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più attività, come elencate nel punto 5.1;
  • smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno e recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle attività come elencate nel punto 5.3 (qualora le attività di trattamento dei rifiuti consistano unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno);
  • deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all’Allegato I, punto 5.4, della Direttiva 2010/75/UE, con una capacità totale superiore a 50 Mg (eccetto il deposito temporaneo);
  • trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attività sopra indicate.

Impianti NON soggetti alle BAT

Le prescrizioni BAT non sono applicabili agli impianti che seguono, incluso quelli già soggetti a specifiche BAT di settore:

  • lagunaggio;
  • smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali (allegato I, punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE quando già inclusa nelle BAT relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali (Slaughterhouses and Animal by-products industries — SA);
  • trattamento in loco degli effluenti di allevamento (quando già inclusa nelle BAT per l’allevamento intensivo di pollame o di suini (Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP);
  • recupero diretto (cioè senza pretrattamento) di rifiuti quali sostituti di materie prime in installazioni che svolgono attività contemplate da altre conclusioni sulle BAT (recupero diretto di piombo (ad esempio da batterie), zinco o sali di alluminio o recupero dei metalli provenienti dai catalizzatori: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM);
  • trasformazione della carta da riciclare che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Pulp, Paper and Board — PP);
  • utilizzo dei rifiuti come combustibili/materie prime nei forni per cemento che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM);
  • (co)incenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incene­rimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP);
  • smaltimento dei rifiuti in discarica che rientrano nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio (1). In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE;
  • bonifica in loco del terreno contaminato (cioè terreno non escavato);
  • trattamento di scorie e ceneri pesanti che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) e/o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP);
  • fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM), in quelle per la produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production — IS) e/o in quelle per gli impianti di forgiatura e le fonderie (Smitheries and Foundries Industry — SF); 
  • rigenerazione di acidi e alcali esausti, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per la lavorazione dei metalli ferrosi;
  • combustione di combustibili, quando non genera gas caldi che entrano in contatto diretto con i rifiuti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Download (180810_Decisione-UE-BAT-rifiuti.pdf, Sconosciuto)


Maggiori informazioni sugli aspetti ambientali del trattamento rifiuti. 



     

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