L’onere di bonifica è del responsabile dell’inquinamento, anche in caso di cessione o subentro nell’esercizio dell’attività che ha causato la contaminazione, ma al nuovo proprietario grava l’obbligo della rimozione.

L’onere di bonifica è del responsabile dell’inquinamento, anche in caso di cessione o subentro nell’esercizio dell’attività che ha causato la contaminazione, ma al nuovo proprietario grava l’obbligo della rimozione.
Per le operazioni di compattamento del piazzale di cava è stato utilizzato fresato d’asfalto che il Corpo Forestale dello Stato ha qualificato come deposito illecito di rifiuti. E’ stato eseguito il sequestro del piazzale con fresato d’asfalto e denuncia penale per proprietà e direttore tecnico, al termine dei procedimenti: imputati assolti ed ordinanze ritirate! (altro…)
La legge 130/2018 ammette idrocarburi fino a 1.000 mg/kg nei fanghi degli impianti di depurazione per l’utilizzo in agricoltura: è un rischio ambientale? (altro…)
TAR Toscana obbliga la V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale (TAR Toscana Sez. I n. 64 del 19.01.2017) (altro…)
Materiali di riporto non soggetti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti dei test di cessione (altro…)
TAR Veneto sentenza 276/2014 accoglie ricorso di un proprietario contro Ministero dell’Ambiente. (altro…)
Nel 2011 una società che opera nel campo delle resine e vernici industriali riceve il provvedimento che include “l’attivazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente nota di idonee misure di messa in sicurezza attraverso l’emungimento delle acque di falda e il successivo trattamento/smaltimento, al fine di impedire la diffusione…