Oneri di bonifica a carico del subentrante

Oneri di bonifica a carico del subentrante

L’onere di bonifica è del responsabile dell’inquinamento, anche in caso di cessione o subentro nell’esercizio dell’attività che ha causato la contaminazione, ma al nuovo proprietario grava l’obbligo della rimozione.

L’onere di bonifica si trasmette alla società costituitasi per fusione o incorporazione successore della società estinta, e pertanto nemmeno la risalenza nel tempo delle condotte inquinanti può esimere dall’obbligo, attuale, di rimozione dell’inquinamento che supera i limiti dell’accettabilità.

La questione è molto attuale nel caso delle “contaminazioni storiche” e nel caso di ordinanza comunale per la rimozione, smaltimento e recupero di rifiuti depositati in aree industriali emessa nei confronti del proprietario acquirente. La preesistenza dei rifiuti rispetto all’acquisto dell’immobile non agevola l’attuale proprietà che li ha acquistati unitamente al compendio aziendale, e che in tale qualità diviene responsabile dell’ulteriore protrazione dello stato di abbandono dei rifiuti, e sul quale, pertanto, grava l’onere di bonifica e l’obbligo legale previsto dall’art. 192 d.lgs. 152/2006 di provvedere alla rimozione e smaltimento in qualità di “proprietario” degli stessi e di “(cor)responsabile” del loro abbandono.

 

Download (Oneri-di-bonifica-a-carico-del-subentrante-sentenza-TAV-Veneto_19_10_2022.pdf, Sconosciuto)

 


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