impianto biologico sedimentatore fanghi

Idrocarburi su terreni agricoli

La legge 130/2018 ammette idrocarburi fino a 1.000 mg/kg nei fanghi degli impianti di depurazione per l’utilizzo in agricoltura: è un rischio ambientale?

E’ noto come Decreto Genova, convertito in Legge 130/2018,  reca disposizioni urgenti per diverse questioni: la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro ed altre emergenze (Decreto Emergenze) ed include anche le modifiche al D.Lgs. 99/1992.

Modifiche al D.Lgs. 99/1992

All’art. 41 della Legge 130/2018 è indicato che ai fini dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura si applicano le seguenti eccezioni alla normativa di cui al D.Lgs 99/1992 [che recepisce la Direttiva 86/278//CEE], quindi ai limiti indicati in Allegato IB:

  • idrocarburi (C10-C40) <1.000 (mg/kg tal quale)
  • sommatoria degli IPA <6 (mg/ kg ss);
  • PCDD/PCDF + PCB DL <25 (ng WHO-TEQ/kg ss)
  • PCB <0,8 (mg/kg ss),
  • Toluene <100 (mg/kg ss)
  • Selenio <10 (mg/kg ss)
  • Berillio <2 (mg/kg ss)
  • Arsenico <20 (mg/kg ss)
  • Cromo totale <200 (mg/kg ss)
  • Cromo VI <2 (mg/kg ss)

I parametri ed i limiti sopra indicati si aggiungono pertanto ai parametri della Tabella dell’Allegato IB “Concentrazioni massime metalli pesanti nei fanghi per l’utilizzo in agricoltura” (che non prevedeva tali parametri):

  • Cadmio <20 (mg/kg ss)
  • Mercurio <10 (mg/kg ss)
  • Nichel <300 (mg/kg ss)
  • Piombo <750 (mg/kg ss)
  • Rame <1.000 (mg/kg ss)
  • Zinco <2.500 (mg/kg ss)

Le concentrazioni sopra indicate sono ammesse se rispettate le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi, indicate nel medesimo Allegato 1B:

  • Carbonio organico ≥ 20 % ss
  • Fosforo totale ≥ 0,4 % ss
  • Azoto totale ≥ 1,5 % ss
  • Salmonelle <1 % MPN/g ss

Per parametri PCDD/PCDF + PCB DL è richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. Inoltre, per gli Idrocarburi, il limite si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L(*), contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP).

Nuovo limite idrocarburi

La Legge 130/2018 aggiunge il parametro Idrocarburi C10-C40, con 1.000 mg/kg (tal quale), assente nella Tabella dell’Allegato IB del D.Lgs. 99/1992. Prima della Legge 130/2018 gli operatori erano costretti ad utilizzare il riferimento del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Allegato 5, Tabella 1 colonna A, Idrocarburi totali >C12 con 50 mg/kg ss ed Idrocarburi totali <C12 con 10 mg/kg ss.

La norma ha causato numerose proteste, concentrate proprio sul parametro Idrocarburi, e stranamente trascurando gli altri parametri, per le principali ragioni riepilogate di seguito:

  1. il limite imposto di 1.000 mg/kg tal quale è ulteriormente superiore se espresso come sostanza secca: in tal caso gli idrocarburi possono raggiungere 1.300 – 1.500 mg/kg ss;
  2. gli operatori accorti presso gli impianti biologici in produzione potranno fare attenzione alla frazione liquida dei fanghi biologici, evitandone l’eccessiva essiccazione, per rispettare sistematicamente il limite imposto: come non avere un limite per gli Idrocarburi;
  3. il confronto appare ingiustificabile: 1.000 mg/kg tal quale Idrocarburi C10-C40 con gli analoghi Idrocarburi in Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006: >C12 con limite 50 mg/kg ss e <C12 con limite 10 mg/kg ss.

Comparazione concentrazioni limite

La tabella che segue riepiloga le concentrazioni limite per i parametri coinvolti con la Legge 130/2018.

Parametro D.Lgs. 152/2006 D.Lgs.99/1992 Legge 130/2018 Variazione
Idrocarburi totali <C12: 10 mg/kg ss
>C12: 50 mg/kg ss
C10-C40: 1.000 mg/kg tal quale ca. 20/100 volte in più
[al netto della diluizione]
IPA 10 mg/kg ss 6 mg/kg ss 0,6 volte in meno
PCDD/ PCDF + PCB D 0,00001 mg /kg ss (conversione TE) 25 mg WHO-TEQ/kg ss ca. 25 milioni in più
[sebbene confronto non lineare]
PCB 0,06 mg/kg ss 0,8 mg/kg ss 12 volte in più
Toluene 0,5 mg/kg ss 100 mg/kg ss 200 volte in più
Selenio 3 mg/kg ss 10 mg/kg ss 3,33 volte in più
Berillio 2 mg/kg ss 2 mg/kg ss
Arsenico 20 mg/kg ss 20 mg/kg ss
Cromo totale 150 mg/kg ss 200 mg/kg ss 1,33 volte in più
Cromo VI 2 mg/kg ss 2 mg/kg ss
Cadmio 2 mg/kg ss 20 mg/ss 10 volte in più
Mercurio 1 mg/kg ss 10 mg/kg ss 10 volte in più
Nichel 120 mg/kg ss 300 mg/kg ss 2,5 volte in più
Piombo 100 mg/kg ss 750 mg/kg ss 7,5 volte in più
Rame 120 mg/kg ss 1000 mg/kg ss 8,33 volte in più
Zinco 150 mg/kg ss 2500 mg/kg ss 16,7 volte in più

Dalla tabella sopra riportata risulta che le concentrazioni dei parametri dei fanghi degli impianti di depurazione per l’utilizzo in agricoltura, hanno concentrazioni molto superiori ai limiti previsti per i terreni a destinazione verde-residenziale.

Idrocarburi a 10.000 mg/kg in Lombardia

Il problema degli idrocarburi nei fanghi degli impianti di depurazione è stato promosso dalla Regione Lombardia con la Delibera X/7076 dell’11.09.2017 che ha posto il limite degli Idrocarburi a 10.000 mg/kg: un modo per agevolare le società di gestione (anche municipalizzate) a disfarsi dei fanghi dei depuratori sui campi agricoli. La Delibera X/7076 è stata annullata dalla III Sezione del TAR Lombardia che ha chiarito la competenza statale sulla tutela ambientale [sentenza n. 1782 del 20.07.2018]. E’ interessante leggere i punti 10 ed 11 della Sentenza del TAR:

  1. Con una prima eccezione (sollevata da Regione Lombardia e dalle controinteressate) si rileva che l’annullamento della delibera impugnata non arrecherebbe nessun vantaggio ai ricorrenti, e ciò in quanto non vi sarebbero nel nostro ordinamento altre norme che fisserebbero limiti di concentrazione degli idrocarburi e dei fanghi da depurazione. L’annullamento determinerebbe dunque il venir meno di ogni limite.
  2. L’eccezione è infondata in quanto, come verrà chiarito nel prosieguo, non è vero che nel nostro ordinamento non vi sono norme che fissano limiti di concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli nei fanghi da depurazione, dovendosi applicare i valori indicati dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 che sancisce limiti più ristretti rispetto a quelli introdotti dall’atto regionale. E’ dunque evidente la sussistenza dell’interesse ad ottenere l’annullamento di tale atto.

Dunque, secondo questa sentenza il limite dei fanghi può essere associato al limite dei terreni!

Fanghi biologici confusi con terreni

La normativa Europea, da cui discende il D.Lgs. 99/1992, prevede limiti di concentrazione di alcune sostanze molto elevati nei fanghi biologici per l’utilizzo in agricoltura , rispetto ai limiti previsti per i medesimi analiti nei terreni perché correttamente la Direttiva 86/278//CEE, non confonde fanghi biologici con terreni. E’ quindi utile esaminare, seppur in modo schematico, le definizioni di fanghi biologici e terreni.

  • Fanghi: sono i residui derivanti dai processi di depurazione (frazioni di materia solida) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (D.Lgs. 99/1992 art. 2 c.1). I trattamenti degli impianti di depurazione, meccanico-biologico-chimico, sono necessari per rendere le acque chiarificate compatibili con la re-immissione in natura senza creare alterazioni all’ecosistema del corpo ricettore (mare, fiumi, laghi o in casi particolari anche il terreno superficiale).
  • Terreni: sono costituiti da frazioni di materia solida risultati dal disfacimento di rocce (igree, metamorfiche, sedimentarie) depositati con specifiche caratteristiche di giacitura, tessitura, granulometria, porosità. Sono classificati generalmente in base agli scopi delle classificazioni, in Italia in prevalente la classificazione HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006) che definisce 8 gruppi: tre gruppi associati alle Ghiaie-sabbiose [A1-A2-A3], quattro gruppi alle terre Limo-argillose [A4-A5-A6-A7], l’ultimo gruppo alle Torbe e terre organiche palustri [A8].

Dal punto di vista tecnico è quindi errato confondere i terreni naturali con i fanghi biologici risultanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue.

La legge 130/2018

La legge 130/2018 ammette Idrocarburi fino a 1.000 mg/kg nei fanghi degli impianti di depurazione per l’utilizzo in agricoltura con minima presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici (le cui concentrazioni ammesse nei fanghi sono state prudenzialmente ridotte a 6 mg/kg rispetto a 10 mg/kg ammesse nei terreni residenziali e verde pubblico). L’allarme sollevato su questa “deroga” sembra effettivamente immotivato, immagino causato dalla confusione tra fanghi e terreni. Comprenderei eventuali preoccupazioni sull’incremento di 200 volte del parametro Toluene [CAS 108-88-3], un idrocarburo aromatico potenzialmente più pericoloso della generica famiglia di Idrocarburi, privi di IPA.

(*) “…la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 “Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene – estrazione di dimetile sulfosside”, Institute of Petroleum, Londra.”

Aggiornamento marzo 2019.

La regione Emilia Romagna è stata la prima ad intervenire su questo tema dopo la Legge 130/2018 con  il DGR n. 326 del 4.03.2019 che adegua i limiti con specifica attenzione ai reflui agro-alimentari.

Download (L_130-del-16_11_2018.pdf, Sconosciuto)

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