Procedura semplificata di bonifica Art. 242 bis, Art. 249 e Allegato 4, Parte IV D.Lgs. 152/2006 per aree contaminate di ridotte dimensioni.
- Art.242 bis: applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità, ha come obiettivo il raggiungimento delle CSC per la matrice suolo. Non applicabile se le acque sotterranee sono contaminate (in tal caso è necessario seguire l’Art. 242 o l’Art. 252);
- Art. 249: descritto in Allegato 4, si applica ai siti di ridotte dimensioni oppure in caso di incidente che interessa limitate aree potenzialmente contaminate < 1.000 metri quadri.
Quando non applicare la procedura semplificata di bonifica
Index
- non applicare la procedura semplificata in caso di interventi di bonifica attesi > 1 anno;
- non applicare la procedura semplificata in caso di contaminazione acque sotterranee;
- non applicare la procedura semplificata in caso di Analisi di Rischi;
- condividere con l’Agenzia Regionale (ARPAE) e gli Enti interessati le date degli interventi in sito per il prelievo campioni.
Procedura semplificata bonifica Art. 242 bis
- per siti con estensione > 15.000 mq: non più di 3 fasi di intervento da eseguire entro 18 mesi dall’avvio;
- per siti con estensione > 400.000 mq: fasi di intervento da concordare con gli Enti.
- Entro 30 giorni: convocazione della Conferenza dei Servizi;
Entro 90 giorni (dalla convocazione): Atto conclusivo adottato dagli Enti; - Entro 30 giorni: comunicazione data Avvio lavori di bonifica;
- Entro 18 mesi: termine delle attività;
- Eventuale proroga 6 mesi;
- Eventuale motivata sospensione;
- Piano di caratterizzazione/collaudo: da consegnare al termine delle attività per la verifica conformità delle CSC;
- Approvazione del Piano di caratterizzazione/collaudo: entro il termine di 45 gg;
- Certificazione di avvenuta bonifica: campionamento di collaudo eseguito dall’Agenzia Regionale (ARPAE) con esiti che rispettano le CSC, esame richi sanitari, qualità acque sotterranee al POC;
- Costi analitici dell’Agenzia Regionale a carico dell’operatore;
Procedura semplificata bonifica Art. 249
- Comunicazione superamento CSC: descrizione natura dell’incidente/potenziale contaminazione;
- Entro 30 giorni (dalla comunicazione): se rispetto CSC invio Autocertificazione;
- Entro 180 giorni (dalla comunicazione): invio progetto di bonifica da svolgere in 60 gg;
- Entro 60 giorni: dall’invio del progetto approvazione degli interventi dell’Ente competente.
Nel modulo adiacente chiedi come applicare le procedure semplificate al tuo caso di studio.

Download (Allegato-4-Parte-IV-D_Lgs_152_2006_Procedure-semplificate.pdf, Sconosciuto)