procedure semplificate di bonifica

Procedura semplificata bonifica Art. 242 bis D.Lgs. 152/2006

Procedura semplificata di bonifica Art. 242 bis, Art. 249 e Allegato 4, Parte IV D.Lgs. 152/2006 per aree contaminate di ridotte dimensioni.

Procedure semplificate di bonifica

Alle procedure semplificate di bonifica di cui all’art. 249 e Allegato 4 del D.Lgs. 152/2006 sono state aggiunte le procedure semplificate di cui all’art. 242-bis, introdotto dal D.L. 91/2014, convertito con L. 116/2014 (art. 13). Di seguito sono esposte le principali differenze poiché le due procedure semplificate di bonifica sono completamente diverse e non sempre sono la soluzione più speditiva (ed economica) per la riqualificazione di un sito contaminato.
  • Art.242-bis: applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità, ha come obiettivo il raggiungimento delle CSC per la matrice suolo;
  • Art. 249: descritto in Allegato 4, si applica ai siti di ridotte dimensioni e in caso di incidente ambientale che interessa limitate aree potenzialmente contaminate < 1.000 metri quadrati.

Sintesi della procedura semplificata art. 242-bis

  • non è applicabile per interventi di bonifica attesi > 1 anno;
  • non è applicabile in caso di contaminazione acque sotterranee;
  • non è applicabile se è prevista una Analisi di Rischio ambientale e sanitaria;
  • prevede la condivisione con gli Enti di controllo delle date degli interventi in sito per il prelievo campioni.

Avvio della procedura semplificata art. 242-bis

Consiste nella presentazione di un progetto specifico, completo degli interventi programmati, sulla base dello stato di contaminazione riscontrato in sito che includa il crono-programma lavori. L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite (L. 241/90 art. 21) e la società che interviene iscritta all’Albo Gestori Ambientali, categoria 9 Bonifica Siti:
  • per siti con estensione > 15.000 mq: non più di 3 fasi di intervento da eseguire entro 18 mesi dall’avvio;
  • per siti con estensione > 400.000 mq: fasi di intervento da concordare con gli Enti.

Il crono-programma deve includere: a) interventi per la bonifica; b) le misure di prevenzione e messa in sicurezza; c) includere i riferimenti alle acque sotterranee.

Tempi della procedura semplificata art. 242-bis

  • Entro 30 giorni: convocazione della Conferenza dei Servizi;
    Entro 90 giorni (dalla convocazione): Atto conclusivo adottato dagli Enti;
  • Entro 30 giorni: comunicazione data Avvio lavori di bonifica;
  • Entro 18 mesi: termine delle attività;
  • Eventuale proroga 6 mesi;
  • Eventuale motivata sospensione;
  • Piano di caratterizzazione/collaudo: da consegnare al termine delle attività per la verifica conformità delle CSC;
  • Approvazione del Piano di caratterizzazione/collaudo: entro il termine di 45 gg;
  • Certificazione di avvenuta bonifica: campionamento di collaudo eseguito dall’Agenzia Regionale (ARPAE) con esiti che rispettano le CSC, esame rischi sanitari, qualità acque sotterranee al POC;
  • Costi analitici dell’Agenzia Regionale a carico dell’operatore;
Se non raggiunte le CSC, il procedimento passa da “semplificato” ad “ordinario” come indicato dall’art. 242 o art. 252 inviando le integrazioni al progetto di bonifica eseguito.

Sintesi della procedura semplificata art. 249

  • non è applicabile per siti con estensione > 1.000 mq;
  • è applicabile in caso di contaminazione acque sotterranee;
  • è applicabile se è prevista una Analisi di Rischio ambientale e sanitaria;
  • non prevede l’obbligo della condivisione con gli Enti di controllo delle date degli interventi in sito per il prelievo campioni.

Avvio della procedura semplificata art. 249

Consiste nella presentazione di una segnalazione di potenziale contaminazione agli Enti competenti ed alla Prefettura con descrizione dell’incidente ambientale e segnalazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza adottate (MISE). L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite (L. 241/90 art. 21) e la società che interviene iscritta all’Albo Gestori Ambientali, categoria 9 Bonifica Siti per gli interventi per ripristinare le condizioni precedenti all’incidente ambientale.
Al termine della MISE sono attesi tre scenari:
  • caso A: raggiungimento della conformità alle CSC di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i terreni;
  • caso B: mancato raggiungimento della conformità alle CSC di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i terreni;
  • caso C: accertamento della contaminazione delle acque sotterranee.

Tempi della procedura semplificata art. 249

Consiste nello svolgimento delle attività previste dall’Allegato 4, del D.Lgs. 152/2006, in sintesi:

  • Comunicazione superamento CSC: descrizione natura dell’incidente e/o potenziale contaminazione;
  • Entro 30 giorni (dalla comunicazione): se rispetto CSC invio Autocertificazione [caso_A];
  • Entro 180 giorni (dalla comunicazione): invio Progetto Unico di bonifica (da svolgere in 60 gg) con eventuale Analisi di Rischio sanitaria ed ambientale in caso di mancato rispetto delle CSC [caso_B e caso_C];
  • Entro 60 giorni: dall’invio del progetto unico approvazione degli interventi da parte degli Enti competenti;
  • Costi analitici dell’Agenzia Regionale a carico dell’operatore.
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI BONIFICA
Nel modulo adiacente chiedi come applicare le procedure semplificate al tuo caso di studio.

 schema-procedura-semplificata-art-249-allegato-4.jpg



     

    Download (Allegato-4-Parte-IV-D_Lgs_152_2006_Procedure-semplificate.pdf, Sconosciuto)

    Articoli correlati

    , , , , , ,