Piazzale-con-fresato-dasfalto

Sequestro del piazzale con fresato d’asfalto

Per le operazioni di compattamento del piazzale di cava è stato utilizzato fresato d’asfalto che il Corpo Forestale dello Stato ha qualificato come deposito illecito di rifiuti. E’ stato eseguito il sequestro del piazzale con fresato d’asfalto e denuncia penale per proprietà e direttore tecnico, al termine dei procedimenti: imputati assolti ed ordinanze ritirate!

Sequestro

Il Corpo Forestale dello Stato ha qualificato come deposito illecito di rifiuti speciali ed eseguito il sequestro del piazzale con fresato d’asfalto e la denuncia penale per la proprietà e per il direttore tecnico dell’impianto. L’utilizzo del fresato rullato sul piazzale per pavimentare l’area di lavoro e consentire il traffico dei mezzi pesanti ed il contenimento delle polveri è stato ritenuto un opportunità per disfarsi di rifiuti.

Autorizzazione

L’intervento di pavimentazione del piazzale era stato però autorizzato dalla Regione Veneto in seguito alla Valutazione di impatto ambientale che aveva valutato l’ampliamento del bacino estrattivo. La procedura, perfezionatasi con una Variante di riduzione dell’ampliamento, si è conclusa con il giudizio favorevole della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale dell’intervento ed il conseguente rilascio del titolo autorizzatorio.

Con tale titolo, la Regione prescriveva di adottare i necessari accorgimenti funzionali atti a ridurre o limitare le emissioni di polveri e rumori durante le lavorazioni. A tal fine sono state eseguite le operazioni di compattamento del piazzale di cava utilizzando fresato d’asfalto allo scopo di evitare la dispersione di polveri, altrimenti ingenerata dalla movimentazione dei mezzi.

Ordinanza comunale

In seguito al sequestro del piazzale con fresato d’asfalto degli organi di Polizia Giudiziaria, l’Amministrazione comunale ha emesso una ordinanza di rimozione del presunto deposito illecito di rifiuti (fresato di asfalto) ed una ordinanza di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi.

Procedimento penale

E’ stato avviato un procedimento penale presso il Tribunale di Vicenza per accertare le responsabilità penali connesse alla supposta “discarica abusiva” preventivamente sequestrata. Il processo penale si è concluso con l’assoluzione degli imputati poiché le emergenze probatorie non consentono di ritenere accertata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza del reato contestato, nello specifico con riguardo alla qualifica di rifiuto speciale pericoloso attribuibile al materiale fresato di asfalto rinvenuto all’interno dell’area di cava.

E’ stato segnalato che, al fine di escludere la catalogazione come rifiuto del materiale in questione e, di conseguenza, l’applicazione al suo riutilizzo della normativa sui rifiuti, secondo la giurisprudenza di legittimità è necessario fornire la prova di tale assunto, in quanto i materiali provenienti da demolizioni stradali – quale è il fresato di asfalto – non rientrano nella categoria delle terre e rocce e sono qualificati come rifiuti in base al codice CER 1709 (cfr. Cass. pen., sez. 3, sent. 35138 del 18.06.2009). Sul punto, nonostante i risultati dei due rapporti di prova eseguiti da ARPAV illustrino la presenza di idrocarburi pesanti oltre le CSC del d.Lgs. n. 152/2006, è stato chiarito che la classificazione del fresato di asfalto quale rifiuto speciale pericoloso non può essere valutata sotto il profilo del merito (in quanto sono stati utilizzati campioni validi per l’analisi dei “terreni” e non dei “materiali”) tantomeno del metodo (facendo riferimento ai valori soglia stabiliti per determinare la contaminazione dei “terreni” che nulla descrivono in ordine alle caratteristiche proprie dei “materiali”).

L’accertamento della contaminazione del terreno da idrocarburi pesanti non equivale a catalogare il terreno stesso come rifiuto speciale pericoloso e non può valere ad imporre per il suo trattamento la specifica disciplina dettata dalla legge. Deve essere valorizzato il risultato del test di cessione eseguito da ARPAV sul materiale sequestrato, i cui valori confermano l’avvenuta conclusione dell’azione di recupero del rifiuto, e l’accertamento che i materiali inerti potevano essere riutilizzabili come sottofondo stradale.

Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo presso il TAR Veneto ha anche annullato il provvedimento dell’amministrazione comunale, contrastando la tesi dell’Amministrazione comunale poiché:

  • l’azienda era stata autorizzata dalle amministrazioni competenti per la variante che prevedeva l’ampliamento del piazzale;
  • il materiale rinvenuto nell’area di cava è stato prodotto dalla medesima proprietà e reimpiegato in sito, con la qualifica di “materiale recuperato” ed esclude l’ipotesi del “rifiuto”;
  • l’azienda ha rispettato le indicazioni fornite dall’art. 184-ter D. Lgs. 152/2006 nel punto in cui al comma 1, lett. c) e d) chiariscono le condizioni perché un rifiuto cessa di essere considerato tale;
  • nell’Ordinanza non fu considerato che il posizionamento del fresato d’asfalto nel piazzale di cava aveva avuto il preciso scopo di compattare il terreno al fine di contenere al massimo le dispersioni delle polveri, alla stregua di quanto prescritto dalla Regione Veneto in sede di rilascio del titolo abilitativo;
  • il “fresato” rinvenuto nel piazzale di cava può essere classificato come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis D. Lgs. 152/2006, trattato dalla azienda nel proprio impianto per essere riutilizzato quale sottofondo stradale.
  • il punto è specificamente contestato nella relazione dal Corpo Forestale dello Stato secondo cui il fresato, in quanto inserito nel catalogo europeo dei rifiuti rimarrebbe tecnicamente un “rifiuto” e non potrebbe essere derubricato a “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 184-bis d. lgs. 152/2006. Questo perché, in primo luogo, il fresato non è normalmente utilizzato nel modo riscontrato ed in ogni caso perché il sito dove è stato sparso non è una strada.
  • quanto sopra esposto non è stato condiviso anche con riferimento alla sentenza del 6.10.2014 n.4978 del Consiglio di Stato che, sulla natura del fresato, aveva già stabilito “se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M. 5.02.1998 e l’inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come tale, ad essere riutilizzato, esprimendo l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151)”;
  • pertanto se è stato stabilito che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche ne permettono il reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del d.lgs. n. 152/2006: “E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”;
  • pertanto secondo i requisiti di carattere generale indicati dalla normativa di settore, il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare, specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale;
  • il rilievo secondo cui l’area di spargimento non è una strada, è stato considerato “riduttivo”, posto che comunque lo stesso consiste nel piazzale di cava, destinato al passaggio di veicoli. Inoltre appare rilevante la circostanza che la società ha riutilizzato in sito il fresato allo scopo di compattare il piazzale di cava. Questa soluzione è in linea con le disposizioni del più volte richiamato d. lgs. 152/2006; in particolare l’art. 184-ter precisa al comma 1 che, “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo (…)”.

Download (200110_sentenza-TAR-Veneto-Fresato.pdf, Sconosciuto)

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