Esame degli indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR verificati dal Ministero dell’Ambiente e tecnici regionali nell’ambito del programma CReIAMO PA del Ministero dell’Ambiente.
PAUR
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale prevede:
– l’emissione di un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera;
– la semplificazione tramite l’accorpamento della fase decisionale all’interno di una unica conferenza di servizi;
– la certezza dei tempi procedimentali tramite l’individuazione
di termini determinati e aventi natura perentoria.
Quindi oltre al presupposto della necessaria sottoposizione a VIA del progetto da approvare, ha ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione e all’esercizio del progetto. Il PAUR è quindi applicabile per i progetti sottoposti a VIA regionale.
L’art. 27 bis, comma 1 indica specificamente che il proponente:
– presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’art. 23, comma 1
(istanza di VIA);
– presenta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni;
– presenta le intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del progetto.
Pur essendo la VIA solo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il provvedimento finale, nella procedura per l’acquisizione di un PAUR, la VIA assume un carattere preminente. Ne consegue che una VIA negativa avrà un PAUR negativo. Inoltre, la norma non modifica l’assetto delle competenze: l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento
autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. L’unico onere aggiuntivo, in capo all’autorità procedente è quello di coordinare il procedimento unico.
Criticità PAUR
Sono da valutare i seguenti profili di criticità:
– livello di dettaglio progettuale: l’applicazione pedissequa della norma comporta l’obbligo in capo al proponente di depositare non solo il progetto preliminare (di solito associato alla istanza VIA), ma il progetto definitivo, con un livello di elaborazione particolarmente dettagliato: pertanto sono prevedibili oneri maggiori in caso di richieste di modifica;
– difficoltà nell’individuazione dei titoli necessari: per essere conforme il PAUR deve comprendere tutti i titoli necessari: l’adozione di un PAUR che comprenda solo parte di tali titoli, potrebbe invalidare il provvedimento;
– normativa “speciale”: tra i titoli abilitativi da includere nel PAUR potrebbero non essere considerati i titoli contenuti in normative speciali, sebbene l’intenzione del legislatore è estendere l’applicazione a tutti i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto;
– responsabilità nell’individuazione dei titoli: il primo profilo di responsabilità è in capo al proponente che deve depositare l’elenco puntuale dei titoli necessari, nonché la documentazione necessaria per il relativo ottenimento; tuttavia analoghe responsabilità sono anche in capo alla Autorità Competente per diversi aspetti di verifica della documentazione/titoli presentatati e per le comunicazioni da trsmettere agli Enti interessati, non solo agli Enti indicati dal proponente;
– perimetro applicativo: l’individuazione del corretto perimetro dei termini “completezza” e “adeguatezza” è un aspetto sostanziale di elevata criticità.
Tempi PAUR
I termini del procedimento si considerano perentori (art. 27 bis comma 8) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Si deve escludere:
– che alla decorrenza dei termini l’amministrazione non abbia più il potere di adottare l’atto;
– che alla decorrenza infruttuosa dei termini si perfezioni un silenzio assenso in merito all’istanza.
In relazione ai termini procedimentali “il loro superamento non si traduce in alcuna illegittimità del provvedimento finale, ma può rilevare ai fini risarcitori nel rapporto tra amministrazione e privato e, sul piano interno alla prima, ai fini disciplinari”.
In allegato il modulo formativo presentato a Roma il 16 e 17 settembre 2019.
