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TAR Toscana obbliga la V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale

TAR Toscana obbliga la V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale (TAR Toscana Sez. I n. 64 del 19.01.2017)

La legislazione statale prevede che un progetto può essere escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale se non produce impatti significativi sull’ambiente. Ciò che implica la tollerabilità di una qualche ricaduta ambientale del progetto, purché suscettibile di essere contenuta mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 c. 5 D.Lgs. n. 152/2006). La legislazione regionale toscana, a sua volta, precisa che per non aversi sottoposizione a V.I.A. occorre potersi escludere “la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione” (così l’art. 49 co. 1 della L.R. Toscana n. 10/2010, nel testo vigente anteriormente alla soppressione disposta dalla L.R. n. 17/2016).

cava pomarance

Implicazioni della verifica

La verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto sottoposto a screening, elementi che la stessa legge regionale si preoccupa di indicare, dettando i criteri valutativi. In particolare l’Allegato D della L.R. n. 10/2010, riferito all’Allegato V Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica deve tenere conto delle caratteristiche del progetto:

  • dimensioni del progetto, anche in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla entità del suoi probabili impatti;
  • cumulo con altri progetti;
  • utilizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
  • produzione di rifiuti;
  • inquinamento e disturbi ambientali;
  • rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate
  • localizzazione in riferimento alla sensibilità ambientale delle zone geografiche interessate, incluso la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della zona, capacità di carico dell’ambiente naturale.

Nel caso esaminato della cava di Pomarance, la Sezione I del TAR della Toscana ha annullato gli atti delle Amministrazioni, che escludevano l’applicabilità dalla procedura di V.I.A. ed avevano autorizzato le attività di coltivazione di sabbia, ghiaia e gabbro della cava Sant’Emilia nel territorio del Comune di Pomarance.

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