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Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13.10.2016, n. 264 sono stati adottati  i «criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». La recente Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016, pubblicata da MATTM è un altro elemento di chiarezza per il settore anche per la riduzione degli ECOREATI causati dalle complicazioni normative e relativi errori degli operatori.

Articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, comma 1

Come è noto, l’articolo 184-bis del d. lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • a) «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
  • b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
  • c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
  • d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».

Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016

Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016 non innova la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate. Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell’articolo 1, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale «i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze».

Viceversa, il DM 264 del 13.10.2016 è stato pensato dall’Amministrazione, in attuazione dell’art. 184-bis, comma 2, come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, altre Amministrazioni, organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto. La sua finalità non è, dunque, quella di irrigidire la normativa sostanziale del settore, quanto, piuttosto, quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente.

Allegato Tecnico-Giuridico della Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016

Molto interessante infine l’Allegato Tecnico-Giuridico della Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016 per i diversi punti affrontati in merito allo “Scopo del decreto”, “Effetti giuridici”, “Onere della prova e responsabilità”, “Documentazione contrattuale e scheda tecnica”, “Dimostrazione della natura di sottoprodotto”, “Origine del residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diverso dalla produzione dello stesso”, “Certezza dell’utilizzo”, “Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”, “Legalità dell’utilizzo”, “Deposito e movimentazione”, “Controlli e ispezioni”, “Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti” ed “Impiego di biomasse destinate ad uso energetico”.

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Circolare sotto-prodotti DM 264 del 13.10.2016



     

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