inquinamento

Procedure semplificate per bonifica siti contaminati

Procedure semplificate per bonifica siti contaminati e messa in sicurezza di cui all’art. 13 del Decreto Legge 91 del 24.06.2014 si aggiungono, con l’art. 242 bis, a quanto previsto dall’art. 242 ed Allegato 4 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 e s.m.i., come esposto nei 6 commi dell’art. 13.

Le novità introdotte dall’art. 242 bis rispetto a quanto previsto dall’art. 242 ed Allegato 4 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 e s.m.i., come esposto nei 6 commi dell’art. 13 che seguono:

  1. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo’ presentare all’amministrazione di cui agli art. 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche’ del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L’operatore e’ responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge 7.08.1990, n. 241.
  2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita’ alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività’, che, entro i successivi 30 giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro 90 giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento di cui agli art. 242 o 252, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 12 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli art. 242 o 252.
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorita’ di cui agli art. 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano e’ approvato nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31.12.2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L’esecuzione di tale piano e’ effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da’ comunicazione all’autorita’ titolare del procedimento di bonifica entro 45 giorni.
  4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’ARPA notifica le difformita’ riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e’ istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli art. 242 o 252.
  5. Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli art. 242 o 252.
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo’ essere utilizzato in conformita’ alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.»

FC

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