global warming

Riduzione emissioni di CO2 e gas serra

Il programma di riduzione emissioni di CO2 e gas serra, secondo i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto, sono stati recepiti attraverso la Direttiva CE/2003/87 (Emission Trading Scheme o EU ETS), in Italia dal D.Lgs. 216/2006 e s.m.i. Successivamente sono stati definiti i principi fondamentali per il calcolo delle emissioni di CO2 con la Decisione UE 2007/589/CE di seguito elencati:

  • Completezza: Raccolta dati esaustiva e comprensiva di tutte le fonti ed i flussi di fonti di emissione
  • Comparabilità: Procedure chiare, condivise e ripetibili nel tempo
  • Trasparenza: Procedure e documenti chiare e disponibili, verifica da parte di un Organismo esterno indipendente
  • Esattezza: Precisione delle misure e controllo degli strumenti o metodi di calcolo utilizzati
  • Rapporto costi/efficacia: Procedure applicate aventi un buon rapporto costo/efficacia
  • Fedeltà: Rappresentazione fedele delle emissioni effettive
  • Miglioramento dell’efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni: miglioramento continuo nel tempo.

In forza della Direttiva 2003/87/CE oltre 10.000 società che operano negli Stati dell’Unione Europea devono richiedere un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ed inoltrare un Piano di Monitoraggio, monitorare le proprie emissioni di CO2eq e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente (in Italia al Ministero dell’Ambiente) entro il 31 marzo di ciascun anno. Siccome è previsto il sistema di Emission Trading per la compra-vendita di quote di emissione residue, i bilanci delle proprie emissioni devono inoltre essere sottoposti alla verifica indipendente di un Organismo accreditato.

CO2 global warming

La Sentenza di condanna della Corte Europea (V Sezione) registrata con data 18.05.2006, Causa C-122/05 per mancato recepimento, ha costretto l’Italia al d.lgs. 4.04.2006 n. 216 che obbliga al monitoraggio delle emissioni di CO2eq oltre 1.000 aziende Italiane nei seguenti settori:

  1. Attività energetiche
  2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi
  3. Industria dei prodotti minerali;
  4. Altre attività (produzione pasta carta da legno o materie fibrose e produzione carta-cartone >20 t/g)

L’Unione Europea ha evitato l’utilizzo sistemi di norme di “comando e controllo” per la riduzione emissioni di CO2 e gas serra ed istituito un mercato di scambio di relativi certificati, offrendo maggior flessibilità alle imprese.

Il recente D.Lgs. 30/2013 ha perfezionato il sistema di riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 e gas serra ed esteso lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nella Comunità, ha abrogato il D.Lgs. 216/2006 precisando che ogni riferimento al D.Lgs.216/2006 e s.m.i. contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al D.Lgs. 20/2013. Inoltre ha assegnato ad ISPRA l’inventario nazionale dei gas serra e confermato i 6 gas di interesse in Allegato II:

Gas serra

  • Anidride carbonica (CO2)
  • Metano (CH4)
  • Protossido di azoto (N2O)
  • Idrofluorocarburi (HFC)
  • Perfluorocarburi (PFC)
  • Esafluoro di zolfo (SF6)

Download (Dlgs-13-marzo-2013_n.30.pdf, Sconosciuto)

 

 

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