CONSIGLIO DI STATO

Competenza del Ministero dell’ambiente individuare materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili

Competenza del Ministero dell’ambiente individuare materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili

Rifiuti – Materiali riciclabili – Individuazione – Competenza – E’ del Ministero dell’ambiente.

Spetta al Ministero dell’ambiente e non alle Regioni individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori “tipologie” di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un analisi caso per caso.

La sentenza ha riguardato un’impresa già stata autorizzata ad una attività sperimentale per il trattamento ed il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, per un periodo di due anni, alla quale la Giunta regionale Veneto ha poi respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale, come attività di recupero “R3”, poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo prevede.

Il giudice di primo grado (Tar Veneto n. 1422 del 2016) aveva accolto il ricorso dell’impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, l’amministrazione potesse valutare caso per caso.

La sentenza n. 1129 del 2018 del Consiglio di Stato, senza entrare nel merito tecnico della questione, ha osservato, alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” che:

  • a) la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria;
  • b)  quest’ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione;
  • c) tale prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente,  che deve provvedere con propri regolamenti.

Potere di valutazione “caso per caso”.

I giudici del Consiglio di Stato riconoscono il potere di valutazione “caso per caso” solo allo Stato, con valenza nazionale e a pag. 7 della sentenza precisano “…se si consentisse ad ogni singola regione, di definire, in assenza di normativa Ue, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”.

Questa Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129 del 28.02.2018 potrebbe generare dubbi sulla validità di non poche Autorizzazioni Regionali all’esercizio del recupero di rifiuti: speriamo in un chiarimento dal Ministero dell’Ambiente.

Rifiuti – Materiali riciclabili – Individuazione – Competenza – E’ del Ministero dell’ambiente



     

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