rimozione terre e roccie da scavo

Disciplina semplificata terre e rocce da scavo DPR 120/17

Il nuovo regolamento 120/17 sulla “disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 13 giugno 2017 ed operativo da oggi, abroga il DM n. 161/2012 e l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013.

La nuova disciplina semplificata terre e rocce da scavo DPR 120/17, aggiorna inoltre il Disciplinare ISPRA sulle terre e rocce da scavo con la finalità il riordino e la semplificazione delle normative di settore, come espresso dall’articolo 1, con particolare riferimento a:

  • a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.”

Questa disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo può essere utilizzata per il “produttore”, che secondo la definizione “r” dell’articolo 2 è “…il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21; per presentare una “proposta” di riqualificazione del suo rifiuto e diventare un sottoprodotto.”

Rispetto alle esclusioni la nuova norma con l’articolo 3 indica i seguenti casi due casi:

  1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.Lgs. 152 del  3.04.2006.
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del del D.Lgs. 152 del  3.04.2006.

Nel caso particolare dei siti sottoposti a procedure di bonifica, il Titolo V dello stesso regolamento consente l’utilizzo in situ del materiale scavato a come definito per l’articolo 26: “L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all’articolo 25 all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale.”

In merito alla caratterizzazione del materiale generato, l’Allegato 1 della nuova normativa stipula i requisiti per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8). La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell’opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La nuova disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo indica inoltre alcuni aspetti tecnici sul campionamento in fase di progettazione delle terre e scavo, tra questi definisce ad esempio che il numero di punti d’indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell’area d’intervento, è aumentato secondo i criteri minimi di seguito riportati:

  • Area < 2.500 mq: 3 punti di prelievo;
  • Area tra 2.500 e 10.000 mq: 3 + 1 ogni 2.500 mq;
  • Area > 10.000 mq: 7 + 1 ogni 5.000 mq

Ecosurvey® ti supporta per le Terre e Rocce di scavo

terre e rocce di scavo



     

    Download (dpr-13-giugno-2017-n.-120-rocce-da-scavo-Gazzetta-Ufficiale.pdf, Sconosciuto)

    Articoli correlati

    , , ,