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Semplificazione della Conferenza dei Servizi

La nuova norma tende alla semplificazione della Conferenza dei Servizi, privilegiando l’uso di strumenti informatici tra amministrazioni (email, PEC o altri applicativi) e un modulo organizzativo “semplificato” di tipo asincrono, nel quale può essere applicato il principio del silenzio assenso tra Enti.

In particolare:

  1. ridefinisce e riduce i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria: è obbligatoria solo la conferenza decisoria che deve essere indetta alla “conclusione positiva” del procedimento ed è subordinata all’acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni.
  2. introduce la conferenza semplificata (art. 14-bis) e la distingue dalla conferenza simultanea (art. 14-ter), considerando che la seconda costituisce l’eventuale sviluppo (in caso di fallimento) della prima.
  3. riduce l’obbligo della presenza fisica alle riunioni della conferenza ai soli casi di procedimenti complessi;
  4. prevede la partecipazione in conferenza di un rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali coinvolte.
  5. introduce la parziale disciplina del potere di autotutela da parte dell’amministrazione che adotta il provvedimento conclusivo della conferenza.
  6. innova le modalità di superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali della salute dei cittadini), che assume ora la forma di un’opposizione dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La semplificazione della Conferenza dei Servizi avverrà attraverso:

  • la conferenza istruttoria: ovvero facoltativa e nella modalità “semplificata” (art. 14 bis).
  • la conferenza decisoria: ovvero obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è vincolata alla acquisizione di più atti di assenso da parte di Enti o gestori di servizi pubblici.
  • la conferenza preliminare: come la “semplificata” con tempi ridotti della metà.

La norma transitoria prevede l’applicazione della nuova normativa ai soli nuovi procedimenti: i procedimenti già avviati si concludono con le regole precedenti.

Download (Conf_servizi_Decreto_legislativo_30_06_2016_n._127_disciplina_in_materia_di_conferenza_dei_servizi.pdf, Sconosciuto)

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