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Chi inquina paga, il proprietario incolpevole no!

Una parte della giurisprudenza italiana, basandosi tra l’altro, sui principi di precauzione, dell’azione preventiva e del «chi inquina paga», ritiene che il proprietario sia tenuto ad adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica anche qualora non sia l’autore della contaminazione.

Un’altra parte dei giudici italiani esclude, al contrario, qualsiasi responsabilità del proprietario non responsabile della contaminazione e nega, di conseguenza, che l’amministrazione possa esigere da tale proprietario misure del genere.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato condivide quest’ultima opinione, dominante nella giurisprudenza amministrativa italiana ed ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale [art. 267 TFUE] proposta alla Corte Europea, in data 10.10.2013.

Chi inquina paga, il proprietario incolpevole no è quanto stabilito con sentenza del 4.04.2015 la III Sezione della Corte Europea

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che ha concluso “…nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, NON consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

Download (150404_Sentenza-della-Corte-Europea-causa-C-53413.pdf, Sconosciuto)

 

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