bonifiche inutili

L’art. 41 D.L. 69/2013 fermerà le bonifiche inutili?

L’art. 41 D.L. 69/2013 fermerà le bonifiche inutili? L’art. 41 del “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) può causare una evoluzione della normativa di settore.

L’art 243 D.Lgs. 152 n. 152 del 3.04.2006

L’articolo 243 del D.Lgs. 152 n. 152 del 3.04.2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1) Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza. 2) Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. […]
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Concentrazioni Soglia di Contaminazione

L‘obbligo di rispettare le CSC al punto di conformità (POC), sebbene cambiato (in modo più o meno restrittivo) nel 2006 e nel 2008  è sempre rimasto basato su  criteri “geometrici”:

  • nel 2006 con il D. Legge n. 152 il POC: “…dovrà essere necessariamente al di fuori del sito contaminato, indicativamente ad una distanza variabile tra 50 e 500 metri dalla sorgente di contaminazione“;
  • nel 2008 con il D. Legge n. 4 “…il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC“;

In effetti la portata dell’art. 41 del “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) potrebbe causare una positiva evoluzione della normativa di settore, limitando le bonifiche inutili, poiché:

1 – indica che in presenza di “rischio sanitario” (non di rischio ambientale!) oltre alla rimozione della sorgente si deve intervenire con “misure di attenuazione della diffusione della contaminazione”: pertanto sarà vero anche il contrario? Ovvero, in assenza di rischio sanitario si può NON intervenire con “misure di attenuazione della diffusione della contaminazione”?

2 – indica che il contenimento della contaminazione all’interno del sito è ammesso solo nei casi in cui non è possibile eliminare il rischio sanitario (non il rischio ambientale!) associato alla diffusione: pertanto sarà vero anche il contrario? Ovvero in presenza di azioni finalizzate alla riduzione del rischio sanitario all’interno del sito, può NON essere necessario il contenimento della contaminazione all’interno del sito?

Punto di conformità (POC)

Insomma è possibile chiedersi: l’art. 41 avrà la forza per abolire il “criterio geometrico” del POC e considerare gli interventi di bonifica per le acque sotterranee dipendenti dagli esiti di una analisi di rischio sito-specifica?

Conversione in Legge del D.Legge 69/2013


Maggiori informazioni sulle bonifiche del sottosuolo. 



     

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